Come preannunciato nel nostro Notiziario, è stata presentata la proposta del SAPAF per la copertura dei 99 posti riservati al concorso esterno per Vice Ispettori., vacanze al 31-12-2004.
Il testo, che trovate di seguito, è stato inserito in un emendamento presentato nel merito dell'AS 1955 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", a firma dei Senatori Filippo SALTAMARTINI e Lorenzo PICCIONI (PdL), contenente "disposizioni per il Corpo forestsael dello Stato", ai quali va tutta la nostra riconoscenza per aver credutonella bontà di una proposta così importante per tutti i Forestali.
Sempre nell'ambito dello stesso provvedimento, è stato presentato un analogo emendamento dai Senatori Gianpaolo VALLARDI (LNP) e Lorenzo BODEGA, il cui testo è pubblicato di seguito a questo articolo.
SALTAMARTINI - PICCIONI: Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni per il Corpo forestale dello Stato)
1. Al fine di assicurare la piena funzionalità dell'organizzazione del Corpo forestale dello Stato tramite la sollecita realizzazione della distribuzione del personale tra i diversi ruoli prevista dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in luogo del concorso pubblico di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, tutti i posti già disponibili al 31 dicembre 2004 nel ruolo degli ispettori sono coperti in base alle graduatorie del concorso interno di cui alla lettera b) dello stesso articolo, bandito con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 20 dicembre 2004. Il cinquanta per cento dei posti resisi successivamente disponibili in ruolo sino al 30 settembre 2009 sono portati, in deroga all'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in aumento dei posti da coprire con il prossimo concorso interno da bandirsi ai sensi della lettera b) dello stesso comma . Non ha diritto alla riserva di un terzo dei posti di cui al citato articolo 15, comma 1, lettera b), il personale che consegue l'ammissione al ruolo dei sovrintendenti con decorrenza giuridica anteriore alla data di pubblicazione del bando di concorso per la promozione a vice ispettore in esito a concorsi banditi successivamente a tale data. La spesa per le promozioni a vice ispettore a copertura dei posti portati, in applicazione del presente articolo, in aumento di quelli già destinati alle procedure interne è autorizzata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nel triennio 2009-2011 i posti disponibili nel ruolo degli ispettori e nel ruolo dei sovrintendenti, da coprirsi con promozioni, possono essere computati in aumento di quelli previsti dalla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con riassorbimento delle posizioni in soprannumero, conseguenti alle correlate assunzioni comunque subordinate alle prescritte autorizzazioni, per effetto del passaggio dal predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori, tramite le previste procedure di avanzamento o per qualsiasi altra causa, nel triennio stesso o successivamente.
2. All'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
''6-bis. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera. I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato, nonché le relative modalità di accertamento, sono stabiliti con uno o più regolamenti ministeriali da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni''.
3. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 149 è abrogato. I riferimenti normativi all'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 149, contenuti nella normativa vigente, si intendono al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36. Dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate le corrispondenti norme regolamentari del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132».
VALLARDI - BODEGA: Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni per il Corpo forestale dello Stato)
1. Al fine di assicurare la piena operatività del Corpo forestale dello Stato attraverso la spedita realizzazione della distribuzione del personale tra i ruoli prevista dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in luogo del concorso pubblico di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, tutti i posti già disponibili al 31 dicembre 2004 nel ruolo degli ispettori sono coperti in base alle graduatorie del concorso interno di cui alla lettera b) dello stesso articolo, bandito con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 20 dicembre 2004. Il cinquanta per cento dei posti resisi successivamente disponibili in ruolo sino al 30 settembre 2009 sono portati, in deroga all'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in aumento dei posti da coprire con il prossimo concorso interno da bandirsi ai sensi della lettera b) dello stesso comma. La riserva di un terzo dei posti di cui alla medesima lettera b) non opera a favore dei vincitori dei concorsi per la nomina a vice sovrintendente banditi successivamente alla data di pubblicazione del bando di concorso per la promozione a vice ispettore. La spesa per le promozioni a vice ispettore a copertura dei posti portati, in applicazione del presente articolo, in aumento di quelli già destinati alle procedure interne è autorizzata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nel triennio 2010-2012 i posti disponibili nel ruolo degli ispettori e nel ruolo dei sovrintendenti, da coprirsi con promozioni, possono essere computati in aumento di quelli previsti dalla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con riassorbimento delle posizioni in soprannumero, conseguenti alle correlate assunzioni comunque subordinate alle prescritte autorizzazioni, per effetto del passaggio dal predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori, tramite le previste procedure di avanzamento o per qualsiasi altra causa, nel triennio stesso o successivamente.
2. All'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
''6-bis. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera. I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato, nonché le relative modalità di accertamento, sono stabiliti con uno o più regolamenti ministeriali da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.''.
3. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 149 è abrogato. I riferimenti normativi all'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 149, contenuti nella normativa vigente, si intendono al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2004, n. 36. Dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono abrogate le corrispondenti norme regolamentari del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132».