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Inviato da : marco_moroni - Venerdì, 06 Novembre 2009 - 12:50 - 3807 Letture


Di seguito, pubblichiamo alcune sentenze del T.A.R. Lazio (disponibili sul sito internet di Giustizia Amministrativa) in merito ai ricorsi proposti da 10 candidati per l'annullamento della graduatoria di merito (D.C.C. 164 del 17-11-2008) per la promozione per merito comparativo a 69 Primi Dirigenti del Corpo forestale dello Stato, scrutinati dal Consiglio d'Amministrazione del 9 ottobre 2008.

RI 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 12469 del 2008, proposto da:

C. G., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Barletta, Raffaele Titomanlio, Giuseppe Vetrano, con domicilio eletto presso Andrea Barletta in Roma, via Gradisca, 7;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

per ottenere

l'annullamento del decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato 17.11.2008 n. 164, con il quale è stata approvata la graduatoria del personale ammesso a frequentare il corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente;

il risarcimento dei danni;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2009 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi gli avv.ti Raffaele Titomanlio e Vetrano Giuseppe per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il provvedimento impugnato è stata definita la graduatoria del personale del Corpo Forestale dello Stato ammesso al corso di formazione dirigenziale indetto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3.4.2001 n. 155, per l'accesso a posti di primo dirigente, come individuati disponibili alla data del 31.12.2005.

Il ricorrente è tra i candidati non ammessi al corso, perché collocati in posizione non utile nella graduatoria.

Con l'impugnativa contesta sostanzialmente la carenza di motivazione e di istruttoria in ordine all'attribuzione del punteggio attitudinale. Chiede, altresì, il risarcimento dei danni.

Con decreto del Presidente di questa Sezione il ricorrente è stato autorizzato, su sua richiesta, a notificare il ricorso per pubblici proclami a tutti i candidati inseriti nella graduatoria. La prova dell'avvenuta notifica è stata depositata agli atti del giudizio.

L'Amministrazione chiamata in causa ha presentato una relazione a cura del Comandante del Corpo Forestale, in cui è affermata la legittimità del procedimento seguito per la valutazione dei candidati, rilevandosi che nei giudizi di merito comparativo l'Autorità amministrativa giudicante gode di ampia discrezionalità, ben potendo i coefficienti numerici da essa attribuiti concretare adeguata ed esauriente motivazione del percorso logico seguito. Agli aspiranti, precisa la suddetta relazione, è stata valutata l'attitudine alle funzioni superiori tenendosi conto non soltanto dei parametri di riferimento indicati dal bando di selezione (per i quali non sono previsti sottopunteggi), ma altresì, come prescritto, della personalità dei candidati e dei loro precedenti di carriera.

In memoria conclusiva parte ricorrente pone in evidenza un comportamento non trasparente degli uffici e degli organi preposti al procedimento, giacché, mentre da un lato sono stati frapposti ostacoli alle sue richieste di accesso agli atti, dall'altro il Capo del Corpo Forestale ha approvato la graduatoria degli aspiranti al corso di formazione dirigenziale solo il 17.11.2008, a ridosso della data d'inizio del corso, fissata per il 26 novembre successivo, lasciando quindi soltanto un margine temporale esiguo per un'adeguata verifica della correttezza della procedura.

Altre anomalie risiedono nella singolare coincidenza tra i candidati cui è stato attribuito il massimo punteggio per il criterio attitudinale e il numero dei posti vacanti disponibili, nonché nella massificazione del punteggio per il predetto criterio riguardo ai candidati non ammessi al corso di formazione, a ciascuno dei quali sono stati attribuiti indistintamente 17 punti. Appare improbabile, argomenta la difesa del ricorrente, che i candidati ammessi al corso siano tutti indistintamente meritevoli del massimo punteggio e gli altri di un punteggio unico, inferiore a quello riconosciuto ai candidati ammessi, anche se di questi ultimi alcuni sono privi di esperienza di comando e hanno minore anzianità di servizio degli altri.

Le suddette osservazioni integrano le censure di sviamento e di disparità di trattamento, espresse nell'atto introduttivo.

Il ricorso è passato in decisione all'udienza del 3.7.2009.

DIRITTO

La selezione in argomento è stata indetta per la copertura di sessantotto posti di primo dirigente nel Corpo Forestale dello Stato e ha preso in esame gli elementi di giudizio definiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.5.2007 per lo scrutinio di merito comparativo nei termini di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3.4.2001 n. 155 (riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo Forestale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1, della L. 31.3.2000 n. 78). Sono stati presi in considerazione i posti disponibili al 31.12.2005.

In particolare, per la valutazione dell'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore (categoria VIII), per la quale può essere attribuito un massimo di punti 20, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che deve tenersi conto oltre che della media dei punteggi attribuiti per la corrispondente voce nei rapporti informativi, della personalità del funzionario quale risulta dai precedenti di tutto il corso della carriera e da tutti gli elementi rilevabili dal fascicolo personale.

Nello specifico è stabilito che occorre tener presenti i seguenti parametri.

"Funzioni svolte: viene valutato il livello qualitativo delle funzioni svolte con riguardo alla rilevanza dell'Ufficio e della sede, al grado della responsabilità assunta e al tipo di lavori svolti, nella misura in cui essi rivelino un particolare grado di preparazione e di competenza professionale.

Sedi: vengono prese in considerazione le sedi di servizio sotto l'aspetto degli incarichi ivi rivestiti, della permanenza in esse e delle loro dimensioni.

Organizzazione e gestione del personale: viene espresso un giudizio sul complesso delle capacità organizzative e gestionali dimostrate nel concreto espletamento degli incarichi.

Capacità relazionali: viene dato rilievo all'immagine offerta dal funzionario sia nell'ambito dell'Amministrazione che negli ambienti esterni, anche con riferimento alle capacità relazionali evidenziate.

Personalità: viene espresso un giudizio sulla completa personalità dello scrutinando tenendo altresì conto della disponibilità manifestata verso le esigenze di servizio, in particolare sotto il profilo della mobilità, quale risulta da tutte le sedi di servizio e dagli incarichi ricoperti".

Il Consiglio di Amministrazione, dunque, non solo ha elaborato precisi e definiti parametri di valutazione, ma altresì per ognuno di essi ha indicato le linee di esame.

In sede di scrutinio, tuttavia, il Consiglio non ha dato conto nell'assegnazione del punteggio del percorso valutativo seguito, giacché i coefficienti riconosciuti - nella sostanza soltanto due: punti 20, il massimo, per sessantanove candidati e punti 17 per gli altri - sono accompagnati soltanto da espressioni di mero richiamo ai parametri di giudizio, che si traducono in circonlocuzioni tautologiche dalle quali è impossibile evincere i presupposti razionali della valutazione finale e della sua insolita massificazione.

Per i candidati, la maggioranza, ai quali sono stati riconosciuti diciassette punti è stato definito il seguente preambolo standard: "visti gli atti al fascicolo personale dello scrutinando attestanti i titoli di servizio di cui ai criteri di massima ed effettuata la dovuta comparazione con i titoli di servizio posseduti dagli altri scrutinandi; considerata la personalità del funzionario quale risulta dai precedenti di carriera e da tutti gli elementi del

fascicolo personale; valutato il servizio prestato dall'interessato e comparandolo con quello degli altri scrutinandi; il Consiglio ritiene lo scrutinato idoneo ad assumere le funzioni della qualifica superiore ed attribuisce il seguente punteggio...".

Per i candidati ai quali è stato attribuito il massimo punteggio (p. 20), che ha loro consentito di collocarsi nella graduatoria in posizione utile per essere ammessi al corso di formazione dirigenziale, il preambolo diventa: "visti gli atti al fascicolo personale dello scrutinando attestanti i titoli di servizio di cui ai criteri di massima ed effettuata la dovuta comparazione con i titoli di servizio posseduti dagli altri scrutinandi; considerata la personalità del funzionario quale risulta dai precedenti di carriera e da tutti gli elementi del fascicolo personale; considerata la preparazione culturale e professionale; considerato l'alto rendimento nel ricoprire gli incarichi affidati, con particolare riferimento a quelli di vertice a livello territoriale; il Consiglio ritiene lo scrutinato idoneo ad assumere le funzioni della qualifica superiore ed attribuisce il seguente punteggio...".

Non appare ombra di motivazione che dia atto dell'esame effettivo, concreto, dei fascicoli personali dei singoli candidati (per ciascuno dei quali non può che prospettarsi una situazione personale e di carriera diversa), né si possono evincere gli elementi su cui sono fondate le asserite comparazioni.

La motivazione degli atti amministrativi è un consolidato onere legale all'attività degli uffici pubblici, che trae origine dai principi costituzionali d'imparzialità e di conseguente trasparenza dell'azione dei pubblici poteri. Essa è maggiormente sentita, e necessaria, nelle attività di valutazione individuale svolte su formule comparative, a dar conto del loro effettivo e compiuto svolgimento.

La discrezionalità del potere esercitabile, per quanto ampia, non può essere esente da verifiche della logicità e della razionalità dei criteri di valutazione seguiti in sede di scrutinio (Cons.St., IV, 4.7.2008 n. 3338; T.A.R. Lazio, I, 9.6.2008 n. 5636), volte al controllo della omogeneità dei modelli di giudizio per tutti i candidati (Cons.St., IV, 11.4.2007 n. 1614).

È perciò evidente che l'espressione dei coefficienti numerici non sempre può essere utile da sola a garantire la possibilità delle suddette verifiche nei giudizi di merito comparativo per i quali l'Amministrazione stessa ha prestabilito specifici e dettagliati indirizzi di percorso che, di conseguenza, ha l'onere di dimostrare di aver seguito.

Tale dimostrazione, peraltro, ben potrebbe risultare di palese evidenza dal giudizio finale, ancorché non compiutamente descrittivo, qualora da esso traspaia l'immediata coerenza con i parametri di valutazione e i profili individuali dei candidati come possono evincersi dai fascicoli personali. Invece come condotta in fattispecie la valutazione dei profili attitudinali degli aspiranti al corso di formazione dirigenziale appare illogica e incoerente nel definire due soli punteggi, nonostante le differenze tra i percorsi di carriera, le capacità relazionali e le personalità dei candidati, creando in tal modo due grandi categorie di scrutinati: gli ammessi al corso di formazione dirigenziale, cui è attribuito il massimo punteggio previsto per i suddetti profili, e gli idonei esclusi, cui sono stati riconosciuti tre punti in meno.

Ulteriore elemento d'incoerenza risiede nell'aver considerato, attribuendo il massimo punteggio per il profilo attitudinale, "l'alto rendimento nel ricoprire gli incarichi affidati, con particolare riferimento a quelli di vertice a livello territoriale" per funzionari che non hanno rivestito incarichi particolari nel periodo di valutazione; mentre appare illogica l'attribuzione di punteggio inferiore a candidati con maggiore anzianità e numerosi incarichi affidati e svolti (addirittura il quarto e il quinto del ruolo organico sono stati classificati in fondo all'impugnata graduatoria in conseguenza del basso punteggio loro attribuito per l'attitudine a ricoprire le funzioni superiori).

Sussistono, pertanto, i denunciati vizi di difetto della motivazione, disparità di trattamento ed eccesso di potere (quest'ultimo deducibile altresì dal comportamento ostruzionistico degli uffici e degli organi competenti, nel ritardare l'accesso agli atti del procedimento, richiesto dal ricorrente, e nell'approvazione della graduatoria pochi giorni prima dell'indizione del corso di formazione, ad ostacolare le verifiche di legittimità e l'utilità dell'azione giudiziaria).

Il ricorso deve perciò essere accolto nei termini dell'annullamento della graduatoria nella parte in contestazione. Non sono, invece, riscontrabili elementi certi e definiti di danno, anche considerando che il ricorrente è stato ammesso alla frequenza del corso di formazione dirigenziale con provvedimento cautelare adottato da questa Sezione.

Le spese del giudizio sono accollate all'Amministrazione, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui a parte motiva e, per l'effetto, annulla nei predetti termini il provvedimento impugnato.

Condanna l'Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente la somma di C. 4.000,00 (quattromila/00) per le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

L'ESTENSORE                                    IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO


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