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Inviato da : SAPAF - Mercoledì, 10 Giugno 2009 - 15:06 - 4006 Letture


Come già da tempo anticipato e ribadito in diversi comunicati, il SAPAF, così come il SAP è il SAPPE, rispettivamente per Polizia di Stato e Penitenziaria, si è fatto promotore per i propri iscritti di questa importante iniziativa dopo un'attenta analisi, svolta in collaborazione con lo Studio legale convenzionato, delle problematiche connesse, in relazione anche all'estrema complessità della materia trattata ed alle difficoltà presenti in un ricorso del genere.
Facciamo un piccolo passo indietro per cercare di comprendere meglio le motivazioni che sono alla base del ricorso proposto.
La legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta "legge Dini") ha profondamente riformato il sistema pensionistico italiano, stabilendo il passaggio dal sistema retributivo di calcolo delle pensioni al sistema contributivo e, parallelamente, prevedendo l'avvio della previdenza complementare (cosiddetti fondi pensione).
Tenuto conto che le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria liqui-date con il nuovo sistema di calcolo contributivo saranno di importo notevolmente inferiore (pari circa al 50-60% dell’ultima retribuzione) rispetto a quelle liquidate con il vecchio sistema di calcolo retributivo, il mantenimento di un adeguato livello di copertura previdenziale è innegabilmente legato all’attivazione ed al funzionamento, accanto al trattamento pensionistico obbligatorio (c.d. “primo pilastro”), del trattamento pensionistico complementare (c.d. “secondo pilastro”), erogato da fondi pensione, ad adesione volontaria, di carattere collettivo o di categoria.
Ribadiamo qui di seguito, per maggiore chiarezza, alcuni concetti generali che stanno diventando di uso sempre più quotidiano vista l’estrema importanza della materia trattata:
a) calcolo di pensione con il SISTEMA RETRIBUTIVO (pensione correlata alla retribu-zione dell’ultimo periodo di servizio): riguarda i soggetti con almeno 18 anni di anzianità con-tributiva al 31/12/1995;
b) calcolo di pensione con il SISTEMA CONTRIBUTIVO (pensione correlata all’insieme dei contributi versati dal datore di lavoro e dal dipendente, nel corso dell’intera vita lavorativa): riguarda solo gli assunti dal 1° gennaio 1996;
c) calcolo di pensione con il SISTEMA MISTO (retributivo per la parte di pensione maturata prima del 31/12/1995 e contributivo per quella maturata dal 01.01.1996): riguarda i dipendenti già in servizio al 31/12/1995, ma aventi, a quella data, un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni di servizio utile.
Al fine di fugare i tanti dubbi in merito, si ricorda, che per servizio utile si intende l’anzianità complessiva maturata dall’interessato, quale il servizio effettivo, il servizio Militare eventualmente prestato, la maggiorazione di 1/5 o per servizio di confine, eventuali periodi pre-ruolo ricongiunti o periodi svolti presso altra pubblica Amministrazione computati, o periodi di studi universitari riscattati ai fini di pensione, ecc…

La legge Dini, coma già detto, prevedeva pertanto un’attivazione contemporanea sia del passaggio dal retributivo al contributivo, sia dell’istituzione dei fondi pensione.
Proprio la mancata istituzione nel Pubblico Impiego (nel settore privato sono già attivi) dei citati fondi, ha dato avvio, nell’ultimo periodo, a diverse iniziative giudiziali (da parte dei Carabinieri, dei Finanzieri e via via dei restanti appartenenti alle FF.PP.) finalizzate ad un ritorno al calcolo del trattamento pensionistico obbligatorio del personale delle Forze Armate e Forze di Polizia con il sistema retributivo, sino a quando non sarà dato concreto avvio alla previdenza complementare, in virtù proprio di una illegittimità costituzionale della c.d. riforma Dini, sotto il profilo della irragionevolezza, laddove è stato previsto l’immediato passaggio al sistema contributivo (per il personale avente al 1° gennaio 1996 una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni) in difetto della contestuale immediata attivazione della previdenza com-plementare.
In proposito, proprio a sottolineare la notevole difficoltà insita in tale ricorso, si esprime il fermo convincimento che le ragioni di chi insorge in via giudiziale contro la riforma avviata dalla legge 335/1995 e dalle successive dispo-sizioni normative collegate, in quanto poggiano su un dato di fatto e di diritto incontestabile – cioè, che il passaggio dal sistema retributivo al contributivo avrebbe dovuto accompagnarsi alla attivazione, anche del "secondo pilastro", creato appositamente per mantenere un adeguato livello di copertura previdenziale –, ma nel contempo, realisticamente parlando, si ritiene assai improbabile immaginare un ritorno, anche soltanto di una parte del personale del pubblico impiego (Forze Armate e Forze di Polizia), al sistema retributivo, in un momento in cui permane, come e forse ancor più che nel 1995, l’esigenza di “stabilizzare” il sistema pensionistico pubblico, considerando oltretutto, che, nella prassi della giurisprudenza costituzionale, non esiste un “diritto al regime previdenziale” previgente.
Dalle considerazioni fatte emerge l’importanza ultima di un ricorso siffatto così come proposto dal SAPAF e dalle altre sigle sindacali della Consulta Sicurezza, e cioè quello di stimolare, anche attraverso la partecipazione del personale del Comparto Difesa e Sicurezza ad azioni giudiziali, l’avvio di azioni di pressione “politica”, al fine di pervenire, attraverso gli strumenti del confronto e della negoziazione, da un lato alla concreta determinazione delle modalità e dei tempi per l’avvio della previdenza complementare per il Comparto, dall’altro alla risolu-zione concertata del problema rappresentato dalla “lacuna” venutasi a creare dal 1995 fino alla data in cui prenderà finalmente avvio la previdenza complementare.
Sul nostro sito Internet è possibile scaricare il modulo di adesione e la delega all’Avvocato per il ricorso, da compilare ed inviare in posta prioritaria alla Segreteria Generale insieme ad una fotocopia del documento d'identità e ad una copia dell’ultima busta paga. La consegna della modulistica può anche essere effettuata presso le nostre Segreterie territoriali.
Possono partecipare al ricorso solo gli iscrit-ti ed ovviamente solo coloro che hanno titolo, ovvero coloro che ricadono nel calcolo di pensione con il sistema misto o contributivo e che quindi, alla data del 31/12/1995, non hanno maturato almeno 18 anni di contribuzione.


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